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STANIMUC STANdard per l'Industria Manifatturiera - Utilizzatori e Costruttori Ente Federato UNI
TITOLO I - DEFINIZIONI, COMPITI E FINALITÀ
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
È costituita l’Associazione STANIMUC [STANdard per l’Industria Manifatturiera - Utilizzatori e Costruttori], Ente Federato all’UNI.
I settori di competenza sono l’utilizzazione e la costruzione delle macchine e dei sistemi destinati a foggiare, montare, manipolare e misurare prodotti e manufatti.
La foggiatura si riferisce ai processi di trasformazione - mediante procedimenti fisici, chimici e loro combinazioni - dei materiali allo stato solido in condizioni normali (metallo, legno, vetro, ceramica, cuoio, materie plastiche, ecc.), e può effettuarsi con o senza asportazione, oppure con o senza apporto di materiale o di prodotto.
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
ARTICOLO 2 - COMPITI E FINALITÀ
Sono compiti istituzionali della Associazione STANIMUC:
- studiare, elaborare e divulgare progetti di norme riguardanti la costruzione, la verifica di prestazioni, il collaudo di accettazione e le prove per la certificazione delle macchine operatrici e dei sistemi per il montaggio, la manipolazione e misurazione dei manufatti; dei loro componenti e delle apparecchiature accessorie;
- presentare all’UNI, per la ratifica e la pubblicazione quali norme nazionali, i progetti di cui al comma a) del presente Articolo;
- partecipare, per tutti gli argomenti attinenti le attività di studio e di elaborazione di cui al comma a) del presente Articolo, ai lavori di normazione nazionale, comunitaria e internazionale, rappresentando in tali sedi e per tali finalità la comunità italiana delle imprese utilizzatrici, di servizio e costruttrici di macchine e sistemi per produrre;
- costituire e mantenere stabili collegamenti e collaborazioni con altri Uffici, Commissioni, Associazioni, Enti e Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali che abbiano scopi analoghi o complementari.
Inoltre, mediante appropriate attività sociali, STANIMUC persegue le finalità di:
- promuovere, singolarmente o in collaborazione con altre organizzazioni e associazioni, attività di formazione e aggiornamento mediante l’organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari e quant’altro possa riguardare le macchine e i sistemi per produrre;
- favorire iniziative idonee a divulgare tra le imprese associate la conoscenza e l’utilizzazione delle varie opportunità che si presentino in materia;
- facilitare i rapporti tra le imprese associate e il “Sistema italiano per la Qualità”;
- supportare le imprese associate, mediante appropriate consulenze e aiuti, nella esecuzione di prove, collaudi, servizi di carattere tecnico e tecnologico, attività di certificazione.
Per un più adeguato raggiungimento delle proprie finalità STANIMUC può partecipare, quale socio, ad altre associazioni o ad altri enti con scopi scientifici e tecnologici uguali e complementari.
TITOLO II - SOCI
ARTICOLO 3 - NATURA DEI SOCI
Possono essere Soci di STANIMUC:
- persone fisiche;
- società legalmente riconosciute;
- associazioni, comitati ed enti che abbiano attività e scopi non in contrasto con quelli di STANIMUC;
- istituzioni pubbliche e private aventi attività e interessi di tipo scientifico o tecnologico.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
ARTICOLO 4 - CATEGORIE DEI SOCI
I Soci di STANIMUC sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Soci di diritto di cui all’Art. 5 del presente Statuto.
- Soci onorari di cui all’Art. 6 del presente Statuto.
- Soci effettivi e Soci sostenitori di cui all’Art. 7 del presente Statuto.
- Soci Juniores di cui all’Art. 8 del presente Statuto.
Il numero di Soci nelle categorie di cui ai commi b), c) e d) è illimitato.
ARTICOLO 5 - SOCI DI DIRITTO
Sono Soci di diritto di STANIMUC:
- il Ministero delle Attività Produttive
- il Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e tecnologica
- l’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE (UCIMU)
- l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
- quei Ministeri che, interessati alle finalità dell’Associazione, diano la loro formale adesione
ARTICOLO 6 - SOCI ONORARI
Per delibera dell’Assemblea possono far parte di STANIMUC in qualità di Soci onorari Enti, Istituzioni, aziende o altre entità che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, ovvero singole personalità che si siano distinte per aver svolto studi e lavori nel campo delle macchine e dei sistemi per produrre, o in altri settori affini.
ARTICOLO 7 - SOCI EFFETTIVI E SOCI SOSTENITORI
Possono far parte di STANIMUC in qualità di Soci effettivi le persone fisiche o giuridiche (Aziende, Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche o private) che siano direttamente o indirettamente interessati al conseguimento dei compiti e delle finalità dell’Associazione e versino una contribuzione associativa annua pari a 1 (una) quota unitaria di cui all’Art. 10 del presente Statuto.
I Soci che versino una contribuzione associativa annua pari almeno a 4 (quattro) quote unitarie fanno parte di STANIMUC in qualità di Soci sostenitori.
ARTICOLO 8 - SOCI JUNIORES
Entrano a far parte di STANIMUC in qualità di Soci Juniores le persone fisiche o giuridiche (Aziende, Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche o private) che siano interessati a usufruire delle attività sociali promosse da STANIMUC e versino un contribuzione associativa annua pari a 1/5 (un quinto) della quota unitaria.
ARTICOLO 9 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE
Le persone fisiche, le Aziende, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni pubbliche o private che intendano far parte di STANIMUC quali Soci effettivi o Soci sostenitori devono inoltrare domanda di ammissione al Consiglio di Presidenza.
La presentazione della domanda implica l’accettazione dello Statuto e dei regolamenti di STANIMUC. Nella domanda di ammissione il richiedente - se persona giuridica - deve indicare il nominativo di chi ne ha la legale rappresentanza, ed eventualmente il nominativo del delegato tecnico.
L’ammissione del richiedente è deliberata dal Consiglio di Presidenza, e sottoposta a ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci.
I Soci Juniores entrano a far parte di STANIMUC senza alcuna formalità.
ARTICOLO 10 - QUOTE ASSOCIATIVE
Il valore della quota unitaria è fissato di anno in anno dall’Assemblea dei Soci. La quota è esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni.
Ogni Socio deve corrispondere l’ammontare della contribuzione associativa relativa alla propria categoria entro il 30 marzo di ogni anno. Le quote sono dovute per anno solare. Se entro il 30 giugno dell’anno successivo il Socio non rinnova l’adesione, decade automaticamente, perdendo ogni diritto. I versamenti devono avvenire in unica soluzione.
È facoltà dei Soci corrispondere contribuzioni associative di importo superiore a quello fissato per la propria categoria, ottenendo i diritti aggiuntivi di voto di cui all’Art. 21 del presente Statuto ed eventuali ulteriori facilitazioni per la fruizione di servizi associativi.
I Soci di diritto e i Soci onorari non sono tenuti al versamento di contribuzioni.
ARTICOLO 11 - DIRITTI DEI SOCI
I Soci Juniores di STANIMUC hanno diritto di:
- ricevere la pubblicazione periodica STANIMUC news;
- consultare le norme e le pubblicazioni nazionali, comunitarie e internazionali conservate presso la sede di STANIMUC;
- usufruire di condizioni speciali sulle oblazioni da versare per le attività paranormative di formazione e aggiornamento di natura onerosa (manifestazioni, seminari, vendita di guide applicative, supporti informatici, ecc.) promosse da STANIMUC.
I Soci effettivi, i Soci sostenitori e i Soci onorari di STANIMUC hanno inoltre diritto di:
- ricevere tutti i documenti di carattere tecnico volti allo studio, l’analisi e l’elaborazione prenormativa che vengano prodotti nell’ambito delle Commissioni Tecniche di STANIMUC;
- usufruire di tutte le agevolazioni che, in regime di reciprocità, STANIMUC eventualmente concordi con UNI e con altre organizzazioni o associazioni.
ARTICOLO 12 - DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci di STANIMUC sono invitati a:
- intervenire alle Assemblee annuali e straordinarie dell’Associazione;
- segnalare a STANIMUC ogni eventuale impedimento alla osservanza di norme emesse.
Inoltre i Soci effettivi e i Soci sostenitori di STANIMUC sono tenuti a:
- fornire concreto apporto, secondo i propri interessi e settori di competenza, alle attività delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di STANIMUC;
- cooperare con ogni mezzo alle azioni promosse dall’Associazione nell’ambito delle attività normative, prenormative e paranormative di formazione e aggiornamento.
ARTICOLO 13 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’impegno di adesione alla Associazione STANIMUC è annuale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo dichiarazione di recesso, da notificare con lettera raccomandata al Consiglio di Presidenza almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare.
La dichiarazione di recesso non è valida per i Soci effettivi e i Soci sostenitori, che non siano in regola con il versamento delle contribuzioni annue.
La decadenza dei Soci effettivi e dei Soci sostenitori è deliberata dal Consiglio di Presidenza nel caso in cui siano morosi da oltre 6 mesi.
A carico del Socio effettivo o del Socio sostenitore che sia venuto meno in forma grave ai doveri sociali o svolga attività in contrasto con le finalità di STANIMUC, può essere deliberato il provvedimento di esclusione. I motivi che hanno dato luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati in forma scritta con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, al Socio trasgressore.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione delle contestazioni il Socio ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni.
Ove queste non siano ritenute valide o sufficienti dal Consiglio di Presidenza, ovvero in difetto di queste, trascorso il termine di 30 giorni il Socio viene dichiarato sospeso dall’attività e dai diritti associativi, in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea delibera l’esclusione con una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti esprimibili dai votanti. L’esclusione ha effetto immediato.
I Soci Juniores decadono automaticamente e senza alcuna formalità a seguito della mancata corresponsione della contribuzione annua.
I Soci che siano decaduti, abbiano receduto o siano stati esclusi dall’Associazione perdono ogni diritto associativo.
TITOLO III - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ARTICOLO 14 - PATRIMONIO
Il patrimonio di STANIMUC è costituito:
- da beni mobili o immobili di proprietà dell’Associazione;
- da fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali di bilancio.
Gli introiti di STANIMUC sono costituiti:
- dalle contribuzioni associative;
- dall’utile derivante dalle attività paranormative di formazione e aggiornamento di natura onerosa (manifestazioni, seminari, vendita di guide applicative, supporti informatici, ecc.) promosse da STANIMUC o alle quali l’Associazione partecipa;
- da elargizioni che a qualunque titolo pervengano all’Associazione.
Le somme versate per le contribuzioni associative non sono rimborsabili in nessun caso.
ARTICOLO 15 - ESERCIZI SOCIALI
L’anno sociale inizia l’1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, al pari dell’esercizio finanziario.
Il Consiglio di Presidenza predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci nei modi previsti dagli Articoli 17 e seguenti del presente Statuto, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio.
TITOLO IV - ORGANI DELIBERATIVI E DI CONTROLLO
ARTICOLO 16 - DEFINIZIONI
Sono organi deliberativi e di controllo di STANIMUC:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente:
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 17 - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di STANIMUC.
L'Assemblea:
- delibera sulla relazione annuale del Consiglio di Presidenza e su quella del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale e stabilisce il valore delle quote associative unitarie ciascun anno, per il successivo;
- elegge da 3 (tre) a 8 (otto) Membri del Consiglio di Presidenza non designati di cui al comma c) dell’Art. 23 del presente Statuto; nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera in sede straordinaria sulle modifiche allo Statuto di cui all’Art. 31 del presente Statuto, nonché in merito allo scioglimento dell’Associazione di cui all’Art. 32 del presente Statuto e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori;
- delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio di Presidenza;
- nomina i Soci onorari, ratifica l’ammissione dei Soci effettivi e dei Soci sostenitori e delibera sulla eventuale esclusione degli stessi.
ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE
L’Assemblea è convocata dal Presidente di STANIMUC mediante avviso scritto a ciascun Socio, contenente l’Ordine del Giorno della riunione.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale e dell’esercizio finanziario, per deliberare in merito agli argomenti di cui ai commi a), b) e - quando occorra - c) dell’Art. 17 del presente Statuto. Questo termine,ove particolari esigenze lo richiedano, può essere portato a sei mesi.
L’Assemblea è convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o il Consiglio di Presidenza lo ritengano opportuno e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da un gruppo di Soci che dispongano di almeno 1/8 (un ottavo) del totale dei voti esprimibili dall’Assemblea.
ARTICOLO 19 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, salvo quanto disposto all’Art. 32 del presente Statuto, è regolarmente costituita in prima convocazione se siano presenti tanti Soci che dispongono di almeno la metà dei voti esprimibili dall’Assemblea stessa.
In seconda convocazione, da fissarsi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto, l’Assemblea delibera a maggioranza di voti, non tenendosi conto per determinare tale maggioranza di coloro che si astenessero dal votare.
ARTICOLO 20 - PRESIDENZA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente di STANIMUC o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente che lo sostituisce ai sensi dell’Art. 26 del presente Statuto.
ARTICOLO 21 - DIRITTO DI VOTO
Nelle votazioni in Assemblea ciascun Socio ha diritto di esprimere tanti voti (o frazioni di voto) quante sono le quote unitarie (o frazioni di quota) da lui versate quale contribuzione associativa annua, con un massimo di 4 (quattro) voti. I Soci di diritto e i Soci onorari esprimono un voto ciascuno.
In nessun caso un Socio, indipendentemente dal numero delle quote unitarie da lui corrisposte, può far valere un numero di voti superiore a 3/10 (tre decimi) dei voti complessivamente esprimibili dai Soci presenti.
ARTICOLO 22 - DELEGA DI RAPPRESENTANZA
Ciascun Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro Socio che non sia Membro del Consiglio di Presidenza. In ogni caso non sono consentite, per ogni Socio, un numero di deleghe superiori a 20 (venti) voti equivalenti.
TITOLO VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 23 - COSTITUZIONE
Il Consiglio di Presidenza è composto da:
- un rappresentante di ciascuno dei Soci di diritto;
- un rappresentante di ciascuno degli Enti o Istituzioni aderenti a STANIMUC in qualità di Socio onorario e da questi designato;
- da 3 (tre) a 8 (otto) Membri scelti tra i Soci ed eletti dall’Assemblea.
I Membri del Consiglio di Presidenza e il Presidente durano in carica 3 (tre) esercizi (fino alla approvazione del bilancio) e sono rieleggibili.
ARTICOLO 24 - ATTRIBUZIONI
Ove non effettuato dalla Assemblea, il Consiglio di Presidenza elegge nel proprio seno il Presidente e i due Vice-Presidenti.
Il Consiglio di Presidenza:
- concorda con i singoli Soci sostenitori il rispettivo numero delle quote unitarie di contribuzione annua;
- studia e predispone le attività necessarie per lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento delle finalità di STANIMUC, nonché le iniziative atte a ottenere le risorse occorrenti;
- delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente Statuto, il funzionamento dell’Associazione;
- delibera sui bilanci da presentarsi annualmente all’Assemblea dei Soci, alla quale riferisce sull’attività svolta e sulla gestione finanziaria;
- esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all’Assemblea dei Soci;
- attua quanto previsto al comma b) dell’Art. 2 del presente Statuto.
ARTICOLO 25 - FUNZIONI
Il Consiglio di Presidenza è presieduto e convocato dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono valide purché siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
TITOLO VII - PRESIDENTE
ARTICOLO 26 - ATTRIBUZIONI
Il Presidente ha la legale rappresentanza di STANIMUC.
Egli esegue le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Presidenza ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite.
Il Presidente può conferire una delega operativa per l’esercizio di talune sue attribuzioni, compresa la funzione di gestire le attività dell’Associazione in conformità con quanto deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio, a un Vice-Presidente da lui designato.
Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito a ogni effetto dal Vice-Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice-Presidente con maggiore anzianità di funzioni.
TITOLO VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 27 - COSTITUZIONE; ATTRIBUZIONI; FUNZIONAMENTO
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 2 (due) Membri effettivi eletti dall’Assemblea anche tra i non Soci.
L’Assemblea nomina inoltre due Membri supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea tra i Membri effettivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni indicate dal Codice Civile.
I Revisori dei Conti restano in carica 3 (tre) esercizi (fino alla approvazione del bilancio dell’esercizio) e sono rieleggibili.
TITOLO IX - ORGANI TECNICI
ARTICOLO 28 - DEFINIZIONI
Al fine di svolgere i compiti istituzionali di cui all’Art. 2 del presente Statuto, nell’ambito di STANIMUC sono istituiti una o più Commissioni Tecniche e Gruppi di lavoro.
ARTICOLO 29 - COMMISSIONI TECNICHE
Ciascuna Commissione Tecnica è presieduta dal Presidente di STANIMUC, o da un suo delegato, ed è formata da:
- il coordinatore di ciascuno dei gruppi di lavoro costituiti nel suo ambito;
- il rappresentante di ciascuna Commissione Tecnica dell’UNI e di ciascun Ente Federato all’UNI interessato alle attività svolte;
- rappresentanti di tutte le Associazioni di categoria che operano in settori interessati alle attività svolte;
- rappresentanti di tutti i Ministeri e le PP AA interessati alle attività svolte;
- rappresentanti di Atenei e Istituti di Ricerca pubblici e privati interessati alle attività svolte.
È compito della Commissione Tecnica:
- istituire Gruppi di lavoro, nominandone il Coordinatore e determinandone gli indirizzi e le priorità di intervento;
- valutare e approvare gli studi e gli elaborati prodotti dai Gruppi di lavoro costituiti nel proprio ambito, autorizzandone la divulgazione come progetti.
ARTICOLO 30 - GRUPPI DI LAVORO
Ciascun Gruppo di lavoro è presieduto da un Coordinatore nominato dalla Commissione Tecnica di afferenza, ed è formato da:
- esperti tecnici delle categorie produttrici e di quelle utilizzatrici;
- esperti tecnici designati dai Ministeri e dalle PP AA interessati alle attività svolte;
- esperti tecnici designati da Atenei e Istituti di Ricerca pubblici e privati interessati alle attività svolte.
È compito del Gruppo di lavoro svolgere studi, indagini ed elaborare documenti conformemente alle indicazioni e priorità stabilite dalla Commissione Tecnica di afferenza.
TITOLO X MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 31 - MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica allo Statuto di STANIMUC sono prese in considerazione dall’Assemblea straordinaria, su segnalazione formulata dal Consiglio di Presidenza mediante appositi quesiti contenuti nell’Ordine del Giorno.
Per le deliberazioni in merito è richiesta una maggioranza qualificata di voti favorevoli superiore alla metà dei voti esprimibili dai Soci presenti nell’Assemblea straordinaria.
ARTICOLO 32 - SCIOGLIMENTO
Le proposte di scioglimento di STANIMUC sono prese in considerazione dall’Assemblea straordinaria, se sono avanzate dal Consiglio di Presidenza con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Membri.
Per le deliberazioni in merito è richiesta una maggioranza qualificata di voti favorevoli superiore al 75% dei voti esprimibili dai Soci presenti nell’Assemblea straordinaria.
Deliberato lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria procede immediatamente alla nomina di uno o più Commissari liquidatori, sempre con una maggioranza qualificata superiore al 75% dei voti esprimibili dai Soci presenti.
I beni che residuano dalla liquidazione sono devoluti in conformità alle deliberazioni adottate al riguardo dall’Assemblea o, in mancanza, secondo le norme dell’Articolo 31 del Codice Civile.
Milano, 9 ottobre 2006
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